ANACI VENETO

9 novembre a Vicenza  2012

Luogo:   Vicenza

Sede : Palazzo delle Opere Sociali , Piazza duomo

Data : venerdì  9  novembre  2012

Durata:  un’intera giornata dalle ore 9.30  alle ore 19.00

Target: amministratori di condominio , avvocati , ingegneri e impiantisti

 

Titolo proposto

L’evoluzione della figura professionale dell’amministratore: le competenze, gli obblighi e le responsabilità.  Un contratto come forma di tutela per il professionista”

 

Motivazioni

Tanti obblighi,  tante  responsabilità  e pochi, anzi pochissimi , diritti sono le caratteristiche  che connotano la professione  dell’amministratore di condominio  . Una professione non   riconosciuta dal  legislatore, nonostante  la grande funzione sociale che assolve e l’enormità degli affari economici  che le ruotano attorno .  Costretta   nel novero delle professioni non organizzate, sarà probabilmente affidata  alle cure delle diverse associazioni di categoria presenti nel nostro Paese.   Anche per il futuro le prospettive non sono rosee visto che il recente D.L 3270 afferma che può essere  professata  senza  vicoli di titoli di studio specifici, senza l’obbligatorietà da parte del professionista di  essere iscritto ad un’associazione .  Un vistoso paradosso , considerata la marea di obblighi e di responsabilità che lo stesso legislatore riconosce in capo all’amministratore e vista la sempre maggiore ingerenza del pubblico su quello che una volta era un semplice rapporto tra privati.  Tutti invece  ormai sanno che  amministrare  immobili, specialmente   quelli costituiti in condominio,  è un’ attività complessa  che presuppone  preparazione   in  tante  discipline , costante aggiornamento, indubbie capacità personali di comunicazione, di mediazione, di interazione con altre figure professionali e con la clientela.

Una  professione in progress , che seguendo l’evoluzione  delle leggi , della società e  del condominio stesso,  è notevolmente mutata rispetto al passato, assumendo oggi   contorni  più definiti, caratteristiche  peculiari, che hanno obbligato l’amministratore condominiale a crescere culturalmente e nella coscienza dei suoi valori. Ad aggiungere   al ruolo del contabile altre e più fondamentali  funzioni , ad assumere la struttura  del professionista qualificato, esperto,  capace di offrire servizi sempre migliori alla clientela. Perché ormai questa  professione  si basa sulla qualità certificata delle prestazioni.

Tanti sono gli oneri che gravano sull’amministratore  di condominio :  in primo luogo  l’assunzione di tutti gli obblighi e di tutte le responsabilità civili, penali, fiscali che il legislatore riconosce  al condominio  in prima battuta e al suo legale rappresentante di conseguenza . L’ elenco potrebbe essere  lunghissimo.  Citiamo soltanto le responsabilità in materia di sicurezza , di contenimento energetico, di riqualificazione ambientale e in materia fiscale e tributaria.

I fatti luttuosi di queste ultime settimane hanno riportato violentemente in primo piano il problema delle responsabilità dirette del professionista, in particolar modo di quelle penali. Giudici ed amministratori si rivolgono immediatamente a lui,  dimenticando  che    l’amministratore  non possiede reali  e autonomi poteri  di gestione delle parti comuni e quei pochi che gli sono stati riconosciuti  sono  diventati via via sempre più limitati.  Questa sua particolare fragilità è aumentata negli ultimi anni in virtù delle ultime sentenze della Suprema Corte  di Cassazione per la quale  chi amministra condominii è solo un mero esecutore delle delibere assembleari.

Ecco perché è giusto interrogarci  sulla reale evoluzione di questa figura.

Le domande che ci vogliamo porre sono molte,  di grande rilevanza e la maggior parte attende ancora adeguate risposte. In molti casi manca la chiarezza dovuta sia ai professionisti che all’utenza . Chiariamo innanzi tutto di quali responsabilità deve rispondere il professionista e  a chi.   Di quelle  nei confronti del suo  mandante   con il quale ha contratto un negozio privato? o di quelle  che lo Stato  attraverso i suoi pubblici funzionari  gli attribuisce  senza andare troppo per il sottile ?

Nel primo caso,  visto che fino ad oggi il rapporto con la clientela è basato su un mandato “ privato “, l’amministratore essendo dotato di solo potere esecutivo  dovrebbe  rispondere per  l’ eventuale sua inadempienza in merito alle decisioni assunte dall’assemblea, per l’eventuale  negligenza nel suo operato,  per altri reati  da lui commessi  a danno del mandante.

Nel secondo caso la faccenda si complica non poco perché l’ingerenza dello stesso legislatore  è diventata un peso enorme nel  mandato di amministrazione condominiale al punto tale che la figura giuridica del  mandato tra privati  è stravolta  sia dalle norme  stabilite nel codice civile in materia di condominio, sia dalle leggi speciali che dalle sentenze di Cassazione  e  lo sarà sempre più, se andrà in porto la nuova riforma del condominio.  L’amministratore in realtà è stato  privato di ogni autonomia  gestionale e lasciato senza difese oggettive. Su questo aspetto il  convegno si propone di riflettere per capire fino in fondo la gravità di una situazione che ha perso nel tempo il suo equilibrio originario fino a diventare insostenibile , specie se letta  alla luce della totale mancanza di  diritti riconosciuti a questo  professionista.

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