La sentenza del Tribunale aretino ripercorre, con alcune peculiarità, il filone giurisprudenziale che, nel corso dell’ultimo decennio, ha avuto ad oggetto le conseguenze risarcitorie dei recessi e delle risoluzioni contrattuali comunicate, per vari motivi, dai condomìni (qualificati ‘consumatori’ da ormai unanime
giurisprudenza) nei confronti delle società di manutenzione di impianti elevatori. (Tribunale di Arezzo, sez. civile, sentenza n. 125/12; depositata il 17 febbraio)
Related Articles
Alcuni soci hanno riscontrato difficoltà nel pagamento della quota a mezzo bonifico bancario. Si ricorda che l'indirizzo IBAN dell'associazione AGIT è il seguente: IT96I0760103200000059743690 (vedi anche il codice riportato sull'estratto bancario per riscontro). L'importo...
Tribunale di Pisa, 15 marzo 2012, n. 311 (edita su: http://ariannaweb.edilab.it)
Manoscritto a disposizione dei soci AGIT per gentile concessione dell'Autrice.[download id="6361"]